Tematiche HR: Legge di Bilancio 2022

Legge di Bilancio 2022.

Il provvedimento, approvato il 30 Dicembre 2021, contiene importanti novità in tema di lavoro e politiche sociali: nuove aliquote Irpef, agevolazioni contributive, riforma degli ammortizzatori sociali, gestione delle crisi aziendali, riforma della sicurezza sui luoghi di lavoro, interventi per giovani e donne, contrasto alla delocalizzazione.

Di seguito andremo ad analizzare solo alcune delle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 che più sono attinenti alla nostra attività:

MODIFICHE AL REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2022 (commi da 2 a 7)

La Legge di Bilancio 2022 introduce, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche:

– riorganizza le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito;
– rimodula la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni);
– apporta novità alla disciplina del trattamento integrativo;
– dispone la soppressione dell’ulteriore detrazione riconosciuta (solo per i periodi d’imposta 2020 e 2021) ai titolari di reddito complessivo superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000.

Nuove aliquote e scaglioni di reddito

L’art. 11, comma 1 del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, fissa a decorrere dal periodo d’imposta 2022, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
Scaglioni di Reddito Aliquote Irpef

Scaglioni di Reddito Aliquote Irpef
fino a 15.000 euro 23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 25%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35%
oltre 50.000 43%

Trattamento integrativo

La Legge di Bilancio 2022 interviene anche sull’art. 1 del DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020, confermando, anche per il periodo d’imposta 2022, il trattamento integrativo ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per periodo d’imposta (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 e il 2021) e con imposta lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. L’importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

La norma, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, riconosce il trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma delle varie detrazioni deve essere di ammontare superiore dell’imposta lorda. Viene determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni e l’imposta lorda (dunque, il trattamento è pari all’incapienza generatasi, nel limite annuo di euro 1.200).

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE LAVORATORI DA AZIENDE IN CRISI (comma 119)

Il comma 119 dell’articolo 1 della legge in esame dispone un nuovo incentivo all’assunzione rivolto alle aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2022, lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa prevista dall’art. 1, comma 852, della Legge n. 296/2006. L’incentivo spettante è il medesimo previsto dall’art. 1, comma 10 della Legge n. 178/2020, quindi è quantificato nel 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a far data dall’assunzione del lavoratore, ovvero 48 mesi laddove l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Rispetto all’incentivo ex art. 1, comma 10 della Legge n. 178/2020, non trova applicazione all’esonero in esame alcun limite anagrafico per i lavoratori. Pertanto, l’esonero per l’assunzione di lavoratori provenienti da aziende in crisi spetta indipendentemente dall’età anagrafica degli stessi.

RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE (comma 121)

Una delle misure più note della Legge di Bilancio 2022 è costituita dalla riduzione dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore.
Il comma 121 dispone infatti quanto segue:
“In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”
Conseguentemente, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro, beneficeranno di una riduzione dell’aliquota contributiva a loro carico nella misura di 0,8 punti percentuali. In considerazione dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI (comma 137)

In via sperimentale, per l’anno 2022, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. L’esonero contributivo opera, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre,
– dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità,
– per un periodo massimo di un anno a partire dalla predetta data di rientro.
La disposizione fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DEL NUOVO TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (commi da 243 a 247)

Il comma 200 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 introduce l’art. 22-ter al D.Lgs n. 148/2015, in base al quale viene prevista una fattispecie particolare di trattamento straordinario di integrazione volta a sostenere le transizioni occupazionali e della durata massima di 12 mesi.
I datori di lavoro privati che dovessero assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori beneficiari di tale trattamento straordinario di integrazione salariale, potranno beneficiare, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, di un incentivo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’art. 22-ter del D.Lgs n. 148/2015 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, e comunque per un periodo massimo di 12 mesi. L’incentivo spetta anche, pro quota, anche nel caso in cui i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22-ter del D.Lgs n. 148/2015 costituiscano una cooperativa alla quale i titolari dell’azienda di provenienza trasferiscano la stessa azienda in cessione o in affitto.

L’applicazione del beneficio in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, nell’ambito del Temporary Framework approvato per l’emergenza COVID-19.

 

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